Gli aspetti fiscali della mediazione sono regolati dagli artt.17 e 20 del D.Lgs 28/2010.
Si individuano, in particolare, tre diverse tipologie di agevolazioni.
1. Una esenzione totale di tutti gli atti del procedimento dall'imposta di bollo. (art. 17 comma 2).
Saranno redatti in carta semplice tutti gli atti del procedimento quali: l'istanza di mediazione, le eventuali memorie delle part, i provvedimenti emanati da mediatore e quindi la proposta di mediazione, il verbale di mediazione ed eventuali copie dello stesso, la nomina del mediatore e l'accettazione dell'incarico che l'Organismo di mediazione conferisce al mediatore. Si tratta del principio, voluto dal legislatore per rendere la procedura di mediazione informale, semplice e rapida.
2. Esenzione parziale del verbale di mediazione dall'imposta di registro. (art.17 comma 3).
L'imposta di registro non è dovuta per i verbali di mediazione entro il limite del valore di €. 50.000,00; laddove il valore superi tale ammontare, l'imposta sarà dovuta solo sulla parte eccedente.
3. Il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato alle indennità corrisposte all'Organismo di mediazione. (art.20 comma 1).
La norma prevede che venga riconosciuto, a favore delle parti, un credito d'imposta commisurato alle indennità corrisposte agli organismi preposti, fino alla concorrenza di €. 500,00 in caso di successo della mediazione. In caso di insuccesso del procedimento, il credito d'imposta è ridotto della metà.
La determinazione e le modalità concrete di utilizzi del credito d'imposta sono contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 20. "il Ministero della Giustizia dovrà comunicare al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante entro il 30 maggio, ovvero entro 30 giorni dal termine indicato dal comma 2, dell'anno successivo a quello in cui la mediazione è stata conclusa, e trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei beneficiari e i relativi crediti d'imposta spettanti.
Il credito vantato deve essere indicato, pena decadenza, nella dichiarazione del soggetto beneficiario ed è utilizzabile in compensazione con le somme a debito dovuto dalle persone fisiche o titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo.
Il limite di euro 500,00 o 250,00 è da intendersi riferito a ciascun procedimento di mediazione.